Diritti e Normative
Con la legge 12 marzo 1999 n. 68, entrata in vigore il 25 gennaio 2000, è stata completamente riformata la disciplina relativa al collocamento dei disabili, regolato in precedenza dalla legge n. 482/1968.
Riconoscimento dell'invalidità, Benefici Economici, dirritti sul lavoro...
“Adeguamento per l’anno 2004, degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse”
“Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all’istituzione dell’amministratore di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426,427, 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali” (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 14, 19/1/04). Viene introdotta la nuova figura giuridica dell’amministratore di sostegno che mira a evitare l’interdizione pur garantendo una tutela della persona non in grado di gestire autonomamente i suoi interessi.
"Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (pubblicata su Suppl. Ord. n. 30, Gazzetta Ufficiale n. 39, 17/2/92). Definisce i requisiti in base ai quali una persona può essere riconosciuta handicappata. Elenca i diritti propri delle persone handicappate relativamente a tutti gli aspetti della vita: inserimento sociale, prevenzione, cura e riabilitazione, educazione ed istruzione scolastica e professionale, barriere architettoniche, trasporti, agevolazioni. Viene stabilito il diritto all'integrazione sociale attraverso misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati (art.8, comma 1, punto f). All'art.19 si afferma che ai fini dell'avviamento al lavoro, la valutazione della persona handicappata tiene conto della capacità lavorativa e relazionale dell'individuo e non solo della minorazione fisica o psichica. Le persone disabili con invalidità superiore ai 2/3 assunte presso enti pubblici attraverso concorsi o altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili (art.21). Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica (art.22). Vengono introdotti con l'art.33 agevolazioni sul posto di lavoro per i genitori entrambi lavoratori di persone handicappate e per i lavoratori disabili.
“Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili” (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 171, 25/7/03).
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 13, 17/1/04).
"Integrazione e modifica della legge quadro 5/2/92, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 26, 2/2/99). Riguarda novità rispetto a studenti universitari portatori di handicap.
“Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap” (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 73, 28/3/00). Viene incrementato il Fondo di cui alla legge n. 440/97, soprattutto per iniziative rivolte a interventi riguardanti gli alunni con handicap sensoriale.
“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione” (pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 67, 21/3/00) La parità viene riconosciuta a quelle scuole private che, in possesso di definiti requisiti stabiliti dalla presente legge, ne facciano richiesta al Ministero della Pubblica Istruzion e. Le scuole paritarie accolgono chiunque richieda di iscriversi, compresi gli alunni e studenti con handicap (art. 1, comma 3).
"Disciplina delle associazioni di promozione sociale" (pubblicata su Gazzetta Ufficiale 27/12/2000, n. 300).
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2004)” (pubblicata su Suppl. Ord. N. 196, Gazzetta Ufficiale n. 299, 27/12/03)
“Oggetto: Articoli 54-59 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Contratto di inserimento”
"Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge 11/2/80 n. 18, in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili" (pubblicata su Gazzetta Ufficiale 31/7/84, n. 209). Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge n. 18/80 circa l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento a quella goduta dai grandi invalidi di guerra (successivamente modificata con l'indicazione di un importo definito per l'indennità di accompagnamento a partire dal 1/1/88 dall'art. 2 della Legge n. 508/88).
"Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili" (pubblicata su Gazzetta Ufficiale 14/2/80, n. 44). L'indennità di accompagnamento viene concessa agli invalidi civili totalmente inabili con accertata impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, al solo titolo della minorazione.
"Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"(pubblicata su Gazzetta Ufficiale 28/12/78, n. 360, suppl. ordinario)
"Legge quadro in materia di formazione professionale" (pubblicata su Gazzetta Ufficiale 30/12/78, n. 362). E' la legge nazionale che definisce le finalità, l'oggetto, e le attività della formazione professionale, della cui organizzazione vengono chiamate ad agire le Regioni. Le Regioni hanno, tra gli altri poteri, quello di promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale. Inoltre, provvedono a disciplinare con proprie leggi la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale. Le attività di f.p. sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teoricopratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali. Al termine dei corsi di f.p. gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle Regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
"Nuove norme e provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili". Chiarisce la nozione di invalido civile. Riguardo l'erogazione dell'assegno di accompagnamento, precisa che la funzione della deambulazione deve essere intesa in senso estensivo, come mancanza di autosufficienza.
"Nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili" (pubblicata su Gazzetta Ufficiale 27/4/71, n. 82). Affronta per tutti i mutilati e gli invalidi civili i problemi dell'assistenza economica, della scuola, del lavoro, delle barriere architettoniche. Per quanto riguarda la parte economica prevede una serie di sussidi in relazione all'età, al reddito, e alla percentuale di invalidità.
Sta partendo il Progetto EMPOWERNET Il Progetto ha come obiettivo principale il rafforzamento della rete associativa.
Una piccola lista di siti di interesse normativo rivolto ai diversamente abili.